In quest’area è possibile prendere visione delle procedure fiscali dell’avvio della professione e ogni altra normativa utile che regolamenta la professione dello Psicologo: dalle indicazioni in materia pubblicitaria, fino al testo unico del tariffario.
- Accordo specialistica ambulatoriale psicologi
- Atto indirizzo pubblicità Allievi Scuole di Psicoterapia - OPC
- Codice Deontologico degli Psicologi
- D.Lgs_196.03 Documento Programmatico Sicurezza
- D.M._239 del 13.01.1992 Norme sul tirocinio Pratico
- D.M._n._240 del 13.01.1992 Regolamento Esame di Stato Psicologo
- D.P.R._445.2000 Disposizioni legislative documentazione amministrativa
- Dpr_328.2001 Disciplina Requisiti Esame di Stato
- LEGGE N.170.2003 ALBO B
- Legge_56.1989 Ordinamento professione di psicologo
- LEGGE_N._31.2008_art.24sexies Equiparazione titoli e vigilanza
- Nuovi LEA - RUOLO della PSICOLOGIA nei Livelli Essenziali di Assistenza - CNOP
- Regolamento Pubblicità 2020
OBBLIGO DI ONERI INFORMATIVI E DI PATTUIZIONE DEL COMPENSO DA RENDERE NOTO AL CLIENTE IN FORMA SCRITTA O DIGITALE
A decorrere dal 29 Agosto 2017, per effetto delle modifiche apportate al comma 4, art. 9 della Legge 27/2012 ad opera dell’art. 1, comma 150, Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.“
Pertanto, per gli incarichi assunti a partire dal 29 agosto 2017, i professionisti avranno l’obbligo non solo di pattuire il compenso, posto che le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall’art. 9, comma 1 della richiamata L. 27/2012, ma anche quello di renderlo noto al cliente in forma scritta o digitale. Più in particolare il professionista dovrà:
- rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
- indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- concordare la misura del compenso con cliente formulando un preventivo di massima adeguato all’importanza dell’opera con indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (ad esempio rimborsi spese di viaggio), oneri (ad esempio bolli) e contributi (contributo integrativo ENPAP).
Qualora dovesse risultare difficoltoso definire in via preventiva il grado di complessità dell’incarico e, di conseguenza, il compenso da richiedere per l’espletamento della prestazione, potrebbe essere utile inserire nell’atto di conferimento dell’incarico una simile clausola:
“Il presente atto di conferimento di incarico professionale – in virtù della natura e la particolarità delle prestazioni – viene stipulato sulla base di un numero presunto di sedute che potrebbe subire variazioni in relazione all’andamento del percorso terapeutico. In tal caso, il professionista s’impegna a darne tempestiva informazione al paziente procedendo alla modifica/integrazione dello stesso.”
Inoltre, il comma 152 della medesima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha stabilito l’obbligo per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Il Fisco
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Adempimenti Fiscali per l’Esercizio della Libera Professione
Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi
ART. 1
1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli onorari indicati nell’allegata tabella.
ART. 2
1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti, per quanto attiene il compenso professionale lo psicologo applicherà la tariffa di cui all’allegato, derogabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e, in ambito clinico, non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
ART. 3
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.
ART. 4
1. Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:
a) della complessità della prestazione richiesta;
b) dell’urgenza della prestazione;
c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.
2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento.
ART. 5
1. La vacazione è di un’ora o frazione di ora.
2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di sessanta euro per ciascuna delle vacazioni successive.
3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa giornata.
4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento.
ART. 6
1. Qualora l’esecuzione dell’incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal comune dove svolge la propria attività, oltre l’onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese direttamente connesse all’espletamento dell’incarico, sono dovute:
a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c)una indennità di trasferta da un minimo di cinque euro ad un massimo di quindici euro per ogni ora o frazione di ora per distanze inferiori a 100 Km, nonché da un minimo di tre euro ad un massimo di nove euro per ogni ora o frazione di ora per distanze superiori a 100 km. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.
ART. 7
1. Qualora l’incarico professionale sia stato conferito congiuntamente a più professionisti e questi non debbano svolgere per intero l’incarico affidato, il compenso complessivo è determinato sulla base di quello spettante al singolo professionista, aumentato del quaranta per cento per ciascuno dei componenti del collegio.
2. A ciascuno spetta il rimborso delle spese e delle indennità previste dal precedente articolo 6.
ART. 8
1. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.
ART. 9
1. Per ciascun incarico affidato al professionista, spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del dodici e mezzo per cento dell’onorario.
ART. 10
1. Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Parere del consulente fiscale del CNOP sulla comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01.09.2016 pubblicato nella G.U. n. 204 del 13.9.2016: nuovi soggetti obbligati alla comunicazione.
Scarica il Decreto Ministeriale 01.09.2016
Trasmissione dati 2020 e nuove regole e tempi trasmissione dati 2021
Modalità dell’esercizio del diritto di opposizione alla trasmissione telematica dei dati
Come è oramai noto i professionisti esercenti attività sanitaria, tra i quali gli psicologi iscritti all’Albo, sono obbligati ad inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati sanitari dei propri clienti. Lo debbono fare per la prima volta dall’entrata in vigore della normativa entro il 31.01.2017, relativamente ai dati della annualità 2016, e poi successivamente ogni anno. I dati così inviati vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per essere inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata, tra gli oneri detraibili, che ogni anno la stessa rende disponibile per ciascun contribuente. E’ previsto però dalla normativa che ciascun soggetto possa esercitare l’opposizione per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata. Rimane impregiudicata la possiblità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.
Ma come può essere esercitata l’opposizione?
I – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Una prima modalità di esercizio del diritto di opposizione prevede che il soggetto interessato possa in ogni momento, successivamente all’erogazione della prestazione, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionale. Per l’anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31.01.2017, presentare un apposito modello all’Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.
II – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Una seconda modalità di esercizio del diritto di opposizione, che è quella che in questa sede più ci riguarda, è quella che consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista al momento dell’erogazione della prestazione sanitaria l’annotazione della propria apposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per i soggetti interessati di esercitare l’ opposizione secondo la prima modalità indicata qualora non abbiano chiesto al professionista l’annotazione.
- Contenuto annotazione – Se in occasione di ciascuna prestazione sanitaria il soggetto interessato (contribuente/paziente) manifesta la volontà di esercitare la propria opposizione, nella ricevuta sanitaria/fattura deve essere riportata una specifica annotazione come può essere ad esempio la seguente (anche tramite timbro): “I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”. Si rammenta che l’annotazione deve essere apposta sia nel documento fiscale consegnato al cliente sia nella copia che rimane in possesso del professionista. Ciò anche al fine di poter correttamente effettuare l’invio telematico dei dati escludendo quelli delle ricevute sulla quali è stata apposta annotazione.
- Informativa per i clienti – Potrebbe altresì essere utile rendere nota al proprio cliente la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute. A tal fine potrebbe essere predisposta un’informativa (che può essere anche affissa presso lo studio) secondo il seguente tenore: “OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DLE PAZIENTE Il Decreto del Mef del 1/9/2016 ha introdotto l’obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del mod. 730 / Unico precompilato. Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati, prima dell’emission edella fattura, ramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura. Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / Unico precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico”.
- Decorrenza possiiblità di annotazione del diritto di opposizione – La possibilità di annotare la propria apposizione al momento dell’erogazione della prestazione può essere esercitata dal cliente/paziente soltanto per le spese sostenute a partire dal 14/11/2016 (60° giorno successivo alla data di pullbicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/9/2016). Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad inviare telematicamente al STS tutti i dati sanitari delle ricevute emesse fino al 13/11/2016 senza possibilità di consultare il cliente; quest’ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la I modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il STS o l’Agenzia delle Entrate. Per le ricevute emesse a partire dalla data del 14/11/2016 dovrà invece tenere conto delle opposizioni annotate e quindi escludere queste ultime dall’invio telematico.