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PROTOCOLLO
D’INTESA
tra
MINISTERO DELLA DIFESA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA SEN. FRANCESCO BOSI
e
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AUPI, SNUBCI, SICUS
Premesso:
- che ai sensi dell’art. 1 della Legge 304/86
all’interno degli Enti del Ministero della Difesa (di
seguito denominati Amministrazione della Difesa) operano
professionisti Biologi, Chimici e Psicologi;
- che il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e questi
professionisti è regolato dagli Accordi Collettivi
Nazionali stipulati ai sensi dell’art. 48 della L.
23/12/1978 n. 833 e del comma 8 dell’art. 8 del D.LGS n.
502/92 così come modificato dal D.LGS n. 517/93 e dal D.LGS
n. 229/99
- che sulla G.U. del 28 Dicembre 2001, S.O. n 281/L., è
stato pubblicato il nuovo ACN di cui al DPR 446/2001;
- che la Dichiarazione Congiunta n.2 del DPR 446/2001
espressamente raccomanda la puntuale applicazione
dell’Accordo ai professionisti titolari di incarico presso
il Ministero della difesa, anche attraverso protocolli di
intesa;
- che le Organizzazioni sindacali: AUPI (Associazione
Unitaria Psicologi Italiani), SNUBCI (Sindacato Nazionale
Unitario Biologi Convenzionati Interni), SICUS (Sindacato
Unitario Chimici), firmatarie dell’ACN, hanno chiesto
all’Amministrazione della Difesa la stipula di un
protocollo di intesa, al fine di favorire la corretta
applicazione della Convenzione Nazionale ai professionisti
interessati
- che l’Amministrazione della Difesa, attraverso il
protocollo, intende regolamentare i rapporti di lavoro con
questi professionisti attraverso procedure certe e condivise
tutto quanto sopra premesso, tra l’Amministrazione della
Difesa e le Organizzazioni Sindacali, si conviene quanto
segue.
Art.
1
a) L’Amministrazione della Difesa applica ai
professionisti Biologi, Psicologi e Chimici, convenzionati ai sensi dell’art. 1 della Legge 304/86,
l’Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR 446/2001.
b) Le specificazioni riportate nel presente Protocollo hanno
l’intento di rendere compatibile la Convenzione Nazionale stipulata per i professionisti delle
ASL, alla realtà lavorativa dell’Amministrazione della Difesa ed evitare, ogni
sperequazione di trattamento tra il
personale del SSN e della Difesa, a parità di assolvimento
delle medesime prestazioni
professionali;
c) Il rapporto di lavoro è da intendersi unico anche se il
professionista svolge la propria attività
presso più Enti e/o per conto di più servizi della Difesa.
d) Al professionista è riconosciuta e garantita
l’autonomia professionale, sempre all’interno
delle procedure e dell’Organizzazione propria
dell’Amministrazione della Difesa.
e) Ai professionisti convenzionati, possono essere affidate
funzioni di referenza/direzione,
anche vicarie, dell’unità operativa;
Art. 2
a) Sono confermati nell’incarico a tempo indeterminato
tutti i professionisti che alla data di
stipula del presente protocollo intrattenevano già un
rapporto convenzionale con
l’Amministrazione della Difesa, salvo che detti incarichi
non erano stati espressamente
conferiti a tempo determinato ai sensi dell’art. 3 del DPR
458/98 o per supplire a
temporanee assenze di titolari. In tali casi i contratti
seguiranno la loro naturale scadenza.
b) Gli incarichi a tempo indeterminato, confermati ai sensi
del precedente comma, andranno
notificati ai professionisti interessati attraverso lettera
con A.R. nella quale verrà specificato:
l’orario settimanale di lavoro, la sede di servizio, il
vigente ACN applicato e il presente
protocollo di intesa. Copia della lettera, firmata per
accettazione dovrà essere restituita
all’Amministrazione della Difesa, entro i 15 giorni
successivi, a cura del professionista. La
notifica dell’incarico sarà disposta a cura del
Comando/Ente che impiega o amministra il
professionista, entro i 20 giorni successivi alla data di
stipula del presente protocollo. In
assenza di modifiche al rapporto di lavoro detta notifica
non dovrà essere reiterata negli anni
successivi, nella contezza che il rapporto di lavoro è a
tempo indeterminato, salvo recesso di
una delle due parti. Per la notifica, dovranno essere
osservate le modalità e le procedure
espressamente contemplate all’art. 7 della L. 241/90.
c) Eventuali variazioni del monte orario settimanale o della
sede di lavoro richiederanno una
nuova comunicazione da parte dell’Amministrazione della
Difesa negli stessi termini di cui
al punto b);
d) Le parti si danno reciprocamente atto che la regolarità
dell’Atto Convenzionale tra il
professionista e l’amministrazione viene garantita dalla
pubblicazione in Gazzetta
dell’ACN, e dalla lettera di conferma di cui al precedente
comma b, analogamente a quanto
avviene nelle Aziende Sanitarie Locali.
Art. 3
a) La Direzione Generale della Sanità Militare Difesa tiene
l’elenco dei professionisti incaricati
a tempo indeterminato e determinato presso i diversi Enti,
distinto per categoria.
b) Nell’elenco dovrà essere indicato:
1) Nome e Cognome
2) Anzianità di incarico
3) La Regione e la sede di lavoro
4) Il monte orario settimanale di convenzionamento, e quello
complessivo se
il rapporto orario è riconducibile a più Enti Militari
della Difesa
5) La titolarità dell’incarico a tempo
Indeterminato/Determinato con la
relativa scadenza
6) L’indicazione o meno dell’esclusività del rapporto
con l’Amministrazione
della Difesa;
7) Eventuali incarichi, con il relativo monte orario presso
le ASL
c) Alla gestione degli elenchi provvede la Direzione
Generale della Sanità Militare, attraverso
un apposito Ufficio.
d) Per il professionista incaricato a tempo indeterminato,
la Direzione Generale della Sanità
Militare, provvederà a richiedere in tempo utile, l’invio
della dichiarazione conforme
all’allegato D2 del d.P.R. 446/2001, per l’inserimento
nelle graduatorie regionali
e) Alle organizzazioni sindacali sarà inviata annualmente,
entro il 30 marzo, copia degli
elenchi aggiornati.
Art.
4
a) Nel caso un Ente della Difesa si trovi nella necessità
di conferire incarichi per sostituzioni procederà con le
seguenti priorità:
1) Fino a 30 giorni, con altri professionisti titolari di
incarico presso lo stesso Ente o
Enti diversi purché l’orario settimanale non sia
completo, o con altro professionista
designato dal titolare, comunque inserito nella Graduatoria
Regionale di cui all’art. 4
del DPR 446/2001
2) Per sostituzioni superiori a 30 giorni, con altri
Professionisti titolari di incarico
presso lo stesso Ente e successivamente con Professionisti
titolari di incarico presso
Enti della stessa regione o regione limitrofa il cui monte
ore di convenzionamento,
come risulterà dall’elenco sia inferiore all’orario
completo tenuto della Direzione
Generale della Sanità Militare, di cui all’articolo
precedente. In caso di
indisponibilità si ricorrerà alle graduatorie regionali di
cui all’art. 4 del DPR
446/2001.
Art.
5
a) Nel caso l’Ente Difesa si trovi nella necessità di
conferire aumenti orari o nuovi incarichi,
anche a tempo determinato o per progetti, procederà con le
seguenti priorità:
1) Titolari d’incarico presso il Comando - Ente -
Distaccamento - Reparto, appartenente
alla stessa giurisdizione del Comando Militare Territoriale
entro cui è situato il
Comando interessato al conferimento di ore di
convenzionamento
2) Titolari d’incarico nella giurisdizione dei Comandi
Territoriali limitrofi
3) Ricorso alle Graduatorie Regionali di cui all’art. 4
del DPR 446/2001
B) In caso di più professionisti interessati si procede con
le seguenti priorità:
1. anzianità d’incarico complessiva nel rapporto
convenzionale
2. anzianità di laurea
3. voto di laurea.
4. maggiore età anagrafica.
C) Se presso l’Ente sono presenti professionisti titolari
di almeno 29 ore settimanali ciascuno,
anche derivanti dalla somma di incarichi compatibili,
l’Amministrazione della Difesa si
riserva di conferire incarichi ex novo, senza aumentare le
ore ai professionisti già in
servizio.
Art.
6
a) L’Amministrazione della Difesa, in caso di scioglimento
dell’Ente o chiusura del servizio
presso il quale il professionista presta la propria opera
propone con un preavviso di almeno
90 giorni la mobilità presso un altro Ente della stessa
F.A. presso cui presta servizio o delle
tre rimanenti, con le seguenti priorità nell’assegnazione
della sede:
1) Ente della stessa giurisdizione del Comando Territoriale
Militare o Città presso cui
prestava servizio;
2) Ente situato in un Comando Territoriale Militare
limitrofo o Città contigua.
3) Ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L., il rifiuto delle
nuove sedi di servizio offerte, purchè
fatte con le priorità territoriali esposte, è sanzionato
con la risoluzione del rapporto.
B) A richiesta del professionista, o nell’impossibilità
di realizzare la mobilità prevista nei punti
precedenti, l’Amministrazione della Difesa comunica alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
del territorio Regionale la disponibilità al trasferimento
del convenzionato nelle stesse
Aziende, in quanto titolare di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del DPR 446/2001 ed
il trasferimento potrà essere esecutivo solo con
l’assenso di una delle AA.SS.LL. interessate.
C) Anche ai fini della mobilità, tutti i Comandi /Enti
delle quattro Forze Armate del Ministero
della Difesa si intendono come unica Amministrazione.
D) In caso di presenza di più professionisti nell’Ente,
l’istituto della mobilità sarà applicato con
le seguenti priorità:
1. minor anzianità di servizio
2. attività lavorativa non esclusiva.
3. minor numero di ore d’incarico.
E) Il professionista sottoposto a mobilità conserva il
diritto, per i 5 anni successivi, a tornare
nella sede dell’Ente che ha disposto la mobilità, in caso
di ricostituzione dello stesso o
ripristino del servizio soppresso.
F) In sede di prima applicazione del presente protocollo, la
disposizione di cui ai precedenti
punti a) B) C) D) E) F) opera anche nei confronti dei
professionisti ai quali eventualmente è
stato rescisso il contratto di lavoro, o ridotto l’orario
settimanale di incarico, negli ultimi 12
mesi.
Art.
7
L’incarico a tempo indeterminato con uno degli Enti del
Ministero della Difesa è
compatibile con la titolarità dell’incarico in altro
Comando Territoriale Militare della Difesa,
sempre entro i limiti dell’orario di lavoro massimo
settimanale previsto dall’ACN di
categoria.
Art.
8
Il Ministero della Difesa provvede all’istituzione di una
Commissione di disciplina
nazionale composta da:
a) Direttore Generale della Sanità Militare o suo delegato
del ruolo Sanitario, con funzione di
presidente;
b) Due Dirigenti del Ministero della Difesa di cui uno
civile e l’altro militare.
c) Tre professionisti designati all’occorrenza dalla
Segreteria Nazionale del Sindacato di
categoria maggiormente rappresentativo, dello stesso profilo
professionale per il quale viene
attivata la Commissione Disciplina.
Art.
9
a) Ai professionisti convenzionati viene garantita la
possibilità di partecipazione ad iniziative
Educazione Continua in Medicina (ECM), per l’acquisizione
dei crediti formativi annuali
obbligatori, stabiliti dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, ai sensi
dell’art. 16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo
502/92 così come modificato dall’art.
14 del D. Lgs. 229/99.


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