PROTOCOLLO D’INTESA
tra
MINISTERO DELLA DIFESA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA SEN. FRANCESCO BOSI
e
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AUPI, SNUBCI, SICUS


Premesso:
- che ai sensi dell’art. 1 della Legge 304/86 all’interno degli Enti del Ministero della Difesa (di seguito denominati Amministrazione della Difesa) operano professionisti Biologi, Chimici e Psicologi;
- che il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e questi professionisti è regolato dagli Accordi Collettivi Nazionali stipulati ai sensi dell’art. 48 della L. 23/12/1978 n. 833 e del comma 8 dell’art. 8 del D.LGS n. 502/92 così come modificato dal D.LGS n. 517/93 e dal D.LGS n. 229/99
- che sulla G.U. del 28 Dicembre 2001, S.O. n 281/L., è stato pubblicato il nuovo ACN di cui al DPR 446/2001;
- che la Dichiarazione Congiunta n.2 del DPR 446/2001 espressamente raccomanda la puntuale applicazione dell’Accordo ai professionisti titolari di incarico presso il Ministero della difesa, anche attraverso protocolli di intesa;
- che le Organizzazioni sindacali: AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), SNUBCI (Sindacato Nazionale Unitario Biologi Convenzionati Interni), SICUS (Sindacato Unitario Chimici), firmatarie dell’ACN, hanno chiesto all’Amministrazione della Difesa la stipula di un protocollo di intesa, al fine di favorire la corretta applicazione della Convenzione Nazionale ai professionisti interessati
- che l’Amministrazione della Difesa, attraverso il protocollo, intende regolamentare i rapporti di lavoro con questi professionisti attraverso procedure certe e condivise tutto quanto sopra premesso, tra l’Amministrazione della Difesa e le Organizzazioni Sindacali, si conviene quanto segue.

Art. 1
a) L’Amministrazione della Difesa applica ai professionisti Biologi, Psicologi e Chimici, convenzionati ai sensi dell’art. 1 della Legge 304/86, l’Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR 446/2001.
b) Le specificazioni riportate nel presente Protocollo hanno l’intento di rendere compatibile la Convenzione Nazionale stipulata per i professionisti delle ASL, alla realtà lavorativa dell’Amministrazione della Difesa ed evitare, ogni sperequazione di trattamento tra il
personale del SSN e della Difesa, a parità di assolvimento delle medesime prestazioni
professionali;
c) Il rapporto di lavoro è da intendersi unico anche se il professionista svolge la propria attività
presso più Enti e/o per conto di più servizi della Difesa.
d) Al professionista è riconosciuta e garantita l’autonomia professionale, sempre all’interno
delle procedure e dell’Organizzazione propria dell’Amministrazione della Difesa.
e) Ai professionisti convenzionati, possono essere affidate funzioni di referenza/direzione,
anche vicarie, dell’unità operativa;


Art. 2
a) Sono confermati nell’incarico a tempo indeterminato tutti i professionisti che alla data di
stipula del presente protocollo intrattenevano già un rapporto convenzionale con
l’Amministrazione della Difesa, salvo che detti incarichi non erano stati espressamente
conferiti a tempo determinato ai sensi dell’art. 3 del DPR 458/98 o per supplire a
temporanee assenze di titolari. In tali casi i contratti seguiranno la loro naturale scadenza.
b) Gli incarichi a tempo indeterminato, confermati ai sensi del precedente comma, andranno
notificati ai professionisti interessati attraverso lettera con A.R. nella quale verrà specificato:
l’orario settimanale di lavoro, la sede di servizio, il vigente ACN applicato e il presente
protocollo di intesa. Copia della lettera, firmata per accettazione dovrà essere restituita
all’Amministrazione della Difesa, entro i 15 giorni successivi, a cura del professionista. La
notifica dell’incarico sarà disposta a cura del Comando/Ente che impiega o amministra il
professionista, entro i 20 giorni successivi alla data di stipula del presente protocollo. In
assenza di modifiche al rapporto di lavoro detta notifica non dovrà essere reiterata negli anni
successivi, nella contezza che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, salvo recesso di
una delle due parti. Per la notifica, dovranno essere osservate le modalità e le procedure
espressamente contemplate all’art. 7 della L. 241/90.
c) Eventuali variazioni del monte orario settimanale o della sede di lavoro richiederanno una
nuova comunicazione da parte dell’Amministrazione della Difesa negli stessi termini di cui
al punto b);
d) Le parti si danno reciprocamente atto che la regolarità dell’Atto Convenzionale tra il
professionista e l’amministrazione viene garantita dalla pubblicazione in Gazzetta
dell’ACN, e dalla lettera di conferma di cui al precedente comma b, analogamente a quanto
avviene nelle Aziende Sanitarie Locali.


Art. 3
a) La Direzione Generale della Sanità Militare Difesa tiene l’elenco dei professionisti incaricati
a tempo indeterminato e determinato presso i diversi Enti, distinto per categoria.

b) Nell’elenco dovrà essere indicato:
1) Nome e Cognome
2) Anzianità di incarico
3) La Regione e la sede di lavoro
4) Il monte orario settimanale di convenzionamento, e quello complessivo se
il rapporto orario è riconducibile a più Enti Militari della Difesa
5) La titolarità dell’incarico a tempo Indeterminato/Determinato con la
relativa scadenza
6) L’indicazione o meno dell’esclusività del rapporto con l’Amministrazione
della Difesa;
7) Eventuali incarichi, con il relativo monte orario presso le ASL

c) Alla gestione degli elenchi provvede la Direzione Generale della Sanità Militare, attraverso
un apposito Ufficio.

d) Per il professionista incaricato a tempo indeterminato, la Direzione Generale della Sanità
Militare, provvederà a richiedere in tempo utile, l’invio della dichiarazione conforme
all’allegato D2 del d.P.R. 446/2001, per l’inserimento nelle graduatorie regionali

e) Alle organizzazioni sindacali sarà inviata annualmente, entro il 30 marzo, copia degli
elenchi aggiornati.

Art. 4
a) Nel caso un Ente della Difesa si trovi nella necessità di conferire incarichi per sostituzioni procederà con le seguenti priorità:
1) Fino a 30 giorni, con altri professionisti titolari di incarico presso lo stesso Ente o
Enti diversi purché l’orario settimanale non sia completo, o con altro professionista
designato dal titolare, comunque inserito nella Graduatoria Regionale di cui all’art. 4
del DPR 446/2001
2) Per sostituzioni superiori a 30 giorni, con altri Professionisti titolari di incarico
presso lo stesso Ente e successivamente con Professionisti titolari di incarico presso
Enti della stessa regione o regione limitrofa il cui monte ore di convenzionamento,
come risulterà dall’elenco sia inferiore all’orario completo tenuto della Direzione
Generale della Sanità Militare, di cui all’articolo precedente. In caso di
indisponibilità si ricorrerà alle graduatorie regionali di cui all’art. 4 del DPR
446/2001.

Art. 5
a) Nel caso l’Ente Difesa si trovi nella necessità di conferire aumenti orari o nuovi incarichi,
anche a tempo determinato o per progetti, procederà con le seguenti priorità:
1) Titolari d’incarico presso il Comando - Ente - Distaccamento - Reparto, appartenente
alla stessa giurisdizione del Comando Militare Territoriale entro cui è situato il
Comando interessato al conferimento di ore di convenzionamento
2) Titolari d’incarico nella giurisdizione dei Comandi Territoriali limitrofi
3) Ricorso alle Graduatorie Regionali di cui all’art. 4 del DPR 446/2001

B) In caso di più professionisti interessati si procede con le seguenti priorità:
1. anzianità d’incarico complessiva nel rapporto convenzionale
2. anzianità di laurea
3. voto di laurea.
4. maggiore età anagrafica.

C) Se presso l’Ente sono presenti professionisti titolari di almeno 29 ore settimanali ciascuno,
anche derivanti dalla somma di incarichi compatibili, l’Amministrazione della Difesa si
riserva di conferire incarichi ex novo, senza aumentare le ore ai professionisti già in
servizio.

Art. 6
a) L’Amministrazione della Difesa, in caso di scioglimento dell’Ente o chiusura del servizio
presso il quale il professionista presta la propria opera propone con un preavviso di almeno
90 giorni la mobilità presso un altro Ente della stessa F.A. presso cui presta servizio o delle
tre rimanenti, con le seguenti priorità nell’assegnazione della sede:
1) Ente della stessa giurisdizione del Comando Territoriale Militare o Città presso cui
prestava servizio;
2) Ente situato in un Comando Territoriale Militare limitrofo o Città contigua.
3) Ai sensi dell’art.6 del C.C.N.L., il rifiuto delle nuove sedi di servizio offerte, purchè
fatte con le priorità territoriali esposte, è sanzionato con la risoluzione del rapporto.

B) A richiesta del professionista, o nell’impossibilità di realizzare la mobilità prevista nei punti
precedenti, l’Amministrazione della Difesa comunica alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
del territorio Regionale la disponibilità al trasferimento del convenzionato nelle stesse
Aziende, in quanto titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del DPR 446/2001 ed
il trasferimento potrà essere esecutivo solo con l’assenso di una delle AA.SS.LL. interessate.

C) Anche ai fini della mobilità, tutti i Comandi /Enti delle quattro Forze Armate del Ministero
della Difesa si intendono come unica Amministrazione.

D) In caso di presenza di più professionisti nell’Ente, l’istituto della mobilità sarà applicato con
le seguenti priorità:
1. minor anzianità di servizio
2. attività lavorativa non esclusiva.
3. minor numero di ore d’incarico.

E) Il professionista sottoposto a mobilità conserva il diritto, per i 5 anni successivi, a tornare
nella sede dell’Ente che ha disposto la mobilità, in caso di ricostituzione dello stesso o
ripristino del servizio soppresso.

F) In sede di prima applicazione del presente protocollo, la disposizione di cui ai precedenti
punti a) B) C) D) E) F) opera anche nei confronti dei professionisti ai quali eventualmente è
stato rescisso il contratto di lavoro, o ridotto l’orario settimanale di incarico, negli ultimi 12
mesi.

Art. 7
L’incarico a tempo indeterminato con uno degli Enti del Ministero della Difesa è
compatibile con la titolarità dell’incarico in altro Comando Territoriale Militare della Difesa,
sempre entro i limiti dell’orario di lavoro massimo settimanale previsto dall’ACN di
categoria.

Art. 8
Il Ministero della Difesa provvede all’istituzione di una Commissione di disciplina
nazionale composta da:
a) Direttore Generale della Sanità Militare o suo delegato del ruolo Sanitario, con funzione di
presidente;
b) Due Dirigenti del Ministero della Difesa di cui uno civile e l’altro militare.
c) Tre professionisti designati all’occorrenza dalla Segreteria Nazionale del Sindacato di
categoria maggiormente rappresentativo, dello stesso profilo professionale per il quale viene
attivata la Commissione Disciplina.

Art. 9
a) Ai professionisti convenzionati viene garantita la possibilità di partecipazione ad iniziative
Educazione Continua in Medicina (ECM), per l’acquisizione dei crediti formativi annuali
obbligatori, stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ai sensi
dell’art. 16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dall’art.
14 del D. Lgs. 229/99.