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Legge
di ordinamento della professione di psicologo
LEGGE
n.56 del 18 febbraio 1989.
Attenzione:
a seguito del D.P.R.
221/05, alcuni articoli della legge 56/89
sono stati abrogati o modificati.
Ordinamento
della professione di psicologo la Camera dei Deputati e il
Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Articolo
1. Definizione della professione di psicologo.
1.
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale
ambito.
Articolo
2. Requisiti per l'esercizio dell’attività di psicologo.
1.
Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di
Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia
che siano in possesso di adeguata documentazione attestante
l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo
3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica.
1.
L'esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato
ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento
di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo
4. Istituzione dell'albo.
1.
E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina
stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
Articolo
5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.
1.
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.
Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
Articolo
6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale
dell'ordine.
1.
Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
superi le mille unita e ne facciano richiesta almeno duecento
iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha
sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere
istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
3. Al Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei
commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite
dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine.
Articolo
7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.
1.
Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere
cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o
di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità; b)
non avere riportato condanne penali passate in giudicato per
delitti che comportino l'interdizione dalla professione; c)
essere in possesso della abilitazione all'esercizio della
professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini
italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere
all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o
imprese nazionali che operino fuori del territorio dello
Stato.
Articolo
8. modalità di iscrizione all'albo.
1.
Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in
carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del
requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché_ le
ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro
consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Articolo
9. Iscrizione.
1.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al
precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla
data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione
di un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo
10. anzianità di iscrizione nell'albo.
1.
L’anzianità di iscrizione è determinata dalla data della
relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico
della ;deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo
e data di ;nascita e residenza, nonché, per i sospesi
dall'esercizio ;professionale, la relativa indicazione.
Articolo
11. Cancellazione dall'albo.
1.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o
su ;richiesta del pubblico ministero, pronuncia la
cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia
dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione
in situazione di incompatibilità; c) quando sia ;venuto a
mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)
dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della
residenza ;all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale
requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la
cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel
caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a)
del comma 1.
Articolo
12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto
di sette ;membri nel caso in cui il numero degli iscritti non
superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli
iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere
eletti tra gli iscritti nell'albo, ;a norma degli articoli
seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data
della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per
più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro
trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice
presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce
eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c)
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura
la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni
due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale
ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta,
i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a
livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila
per la tutela ;del titolo professionale e svolge le attività
dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i)
adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.
Articolo
13. Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1.
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre
norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni
relative agli iscritti.
Articolo
14. Riunione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1.
Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno
una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne
presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno
quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti
all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Articolo
15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1.
Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la
comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.
Articolo
16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il
quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei
casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti
nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei
membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo
coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo
17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.
1.
Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché_ i
risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al
tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Articolo
18. Termini per la presentazione dei ricorsi.
1.
I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Articolo
19. Decisioni sui ricorsi.
1.
Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente
per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il
pubblico ministero e l'interessato. 2. Contro la sentenza del
tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte
d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per
il procedimento davanti al tribunale.
Articolo
20. Elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1.
L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del
consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del
consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso
il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in
altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale
dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in
prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore
chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle
votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla
quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal
sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene
la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e
fatta constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la
relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di
essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore
al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli
aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine
è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza
del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.
Articolo
21. Composizione del seggio elettorale.
1.
Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la
votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del
seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in
caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal
presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Articolo
22. Votazione.
1.
Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio
nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o
provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della
convocazione cui si riferiscono,
immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate
all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero
corrispondente a ;quello degli aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella
graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono
immediatamente nell'ordine.
Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a
nuove elezioni.
Articolo
23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.
1.Il
presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio
dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti
coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione
della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione
nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al
Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
Articolo
24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
-
Cariche.
1.
Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di
un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il
presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare,
l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a
procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del
presidente.
Articolo
25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.
1.
Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio,
ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un
consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a
darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al
Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e
giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 16.
Articolo
26. Sanzioni disciplinari.
1.
All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravita del fatto, può essere
inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a)
avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio
professionale per un periodo non superiore ad un anno; d)
radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale,
comporta la sospensione dall'esercizio professionale la
morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi
dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è
soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento
del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto
dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto,
con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena
detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. 4.
Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo
17.
Articolo
27. Procedimento disciplinare.
1.
Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il
procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la
notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a
presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a
trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3
avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci
giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del
comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Articolo
28. Consiglio nazionale dell'ordine.
1.
Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al
precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un
segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita
le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre
norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio
mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla
compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura
l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione relativamente alle questioni di rilevanza
nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta
degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla
qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione
professionale; g) propone le tabelle delle tariffe
professionali degli onorari minime e massime e delle
indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da
approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di
concerto con il Ministro della sanità; h) determina i
contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo,
nonché_ le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri
sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse
debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le
spese per una regolare gestione dell'ordine.
Articolo
29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
1.
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza
sull'ordine nazionale degli psicologi.
Articolo
30. Equipollenza di titoli.
1.
All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente
legge possono partecipare altresì i possessori di titoli
accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni
universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica
sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli
non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in
psicologia conseguita nelle università italiane.
Articolo
31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli
regionali e provinciali dell'ordine.
1.
Nella prima applicazione della presente legge il presidente
del tribunale dei capoluoghi di regione o di province
autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge
medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione
dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a
norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei
risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i
titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per
i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi
alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a
nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due
scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della
pubblica amministrazione.
Articolo
32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della
legge.
1.
L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui
alle lettere a), b) e d) dell'articolo7, è consentita su
domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del
commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori ordinari,
straordinari, associati,
fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline psicologiche nelle università italiane o in
strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano
internazionale nonché_ ai ricercatori e assistenti
universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati
che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una
istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso
sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di
ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di
servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia
richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un
pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle
disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da
almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera
continuativa attività di collaborazione o consulenza
attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o
private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni
nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel
campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo
33. Sessione speciale di esame di Stato.
1.
Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione
speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno
ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto
presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il
cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i
quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero
i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia
o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di
specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o
di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da
almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti
presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del
Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di
tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea
in psicologia conseguita nelle università italiane, e che
documentino altresì di aver svolto per almeno due anni
attività che forma oggetto della professione di psicologo; c)
i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano
svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma
oggetto della professione di psicologo contrattualmente
riconosciuta dall’università, nonché_ i laureati che
documentino di avere esercitato con continuità tale
attività, presso enti o istituti soggetti idonei a ricoprire
un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica
per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Articolo
34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso
di specializzazione.
1.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di
detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di
specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei
suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per
almeno un anno, attività che forma oggetto della professione
di psicologo.
Articolo
35. Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica.
1.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i
quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti
all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno
cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di
aver acquisita una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con
l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il
curriculum scientifico e professionale, documentando la
preminenza e la continuità dell'esercizio della professione
psicoterapeutica (2/cost).
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta
certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino
al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo
36. Copertura finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e
33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
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