Codice
deontologico degli psicologi italiani
Capo I
Principi
generali
Articolo
1
Le regole del presente Codice
deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo
degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza
delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel
presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto
esercizio della professione, sono punite secondo quanto
previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio
1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento
disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per
migliorare la capacità delle persone di comprendere se
stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,
congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della
responsabilità sociale derivante dal fatto che,
nell’esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione ai fattori personali,
sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non
utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni
di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari
della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri
atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
Articolo
4
Nell’esercizio della professione, lo
psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,
sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua
collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra
l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera,
quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i
termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed
il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia
non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un
livello adeguato di preparazione professionale e ad
aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel
settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria
competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici
per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti
scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o
utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente
condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio
Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria
autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è
perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne
ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle
altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali,
nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei
risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo
psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità di
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo
psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale
diretta ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio
abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio
dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo
di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso
pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od
abusive.
Articolo
9
Nella sua attività di ricerca lo
psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in
essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso
informato, anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua
eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì
garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della
ricerca non consenta di informare preventivamente e
correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla
fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le
informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso
dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per
età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi
ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai
soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura
della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il
diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo
10
Quando le attività professionali hanno ad
oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si
impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze.
Articolo
11
Lo psicologo è strettamente tenuto al
segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali
effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo
12
Lo psicologo si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in
ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di
mantenere il segreto professionale, anche in caso di
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua
prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di
tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica
dello stesso.
Articolo
13
Nel caso di obbligo di referto o di
obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto
necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del
proprio rapporto professionale, ai fini della tutela
psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione
la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla
propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi
pericoli per la vita o per la salute psicofisica del
soggetto e/o di terzi.
Articolo
14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto
di ciascuno alla riservatezza.
Articolo
15
Nel caso di collaborazione con altri
soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo
psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione.
Articolo
16
Lo psicologo redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario
della prestazione.
Articolo
17
La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo
di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi
genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.
Tale documentazione deve essere
conservata per almeno i cinque anni successivi alla
conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto
previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o
di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un
collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla
costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si
adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati.
Articolo
18
In ogni contesto professionale lo
psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o
del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo
19
Lo psicologo che presta la sua opera
professionale in contesti di selezione e valutazione è
tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica
competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo
20
Nella sua attività di docenza, di
didattica e di formazione lo psicologo stimola negli
studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo
21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza
e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di
strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla
professione di psicologo, a soggetti estranei alla
professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti
discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di
laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi
in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la
committenza
Articolo
22
Lo psicologo adotta condotte non lesive
per le persone di cui si occupa professionalmente, e non
utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti
vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase
iniziale del rapporto quanto attiene al compenso
professionale in ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione.
In ambito clinico tale compenso non può
essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a
non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in
via generale a tutela degli utenti.
Il testo unico della tariffa
professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al
presente codice, è costituito quale parametro per la
valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
Per ogni modifica o abrogazione relativa
all’allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 28
comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista
dal vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla
lettera c) del medesimo art. 28 comma 6
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del
rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o
committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le
sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse,
nonché circa il grado e i limiti giuridici della
riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha
diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la
prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i
soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le
notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla
tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene
dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le
rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere
ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti
dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria,
qualora la natura di precedenti rapporti possa
comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente
propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando
constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura
e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti
interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il
ruolo professionale e vita privata che possano interferire
con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare
interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
o intrattiene relazioni significative di natura personale,
in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione
deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi
attività che, in ragione del rapporto professionale, possa
produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di
carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del
compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in
supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio
intervento alla condizione che il paziente si serva di
determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per
fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone
minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà
genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è
tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi
della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire
una prestazione professionale su richiesta di un committente
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto
a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono
ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà
e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito
della propria attività, quale che sia la natura del loro
rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire
allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i
progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla
comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli
altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla
loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione
professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi
siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora
ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano
tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della
professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche
competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero
l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai
principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed
accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e
gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole
giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla
vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo
non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati
al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il
cui rispetto è verificato dai competenti Consigli
dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto
del decoro professionale, conformemente ai criteri di
serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della
professione.
La mancata richiesta di nulla osta per la
pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del
messaggio pubblicizzato costituiscono violazione
deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo
41
È istituito presso la “Commissione
Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con
apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il
compito di raccogliere la giurisprudenza in materia
deontologica dei Consigli regionali e provinciali
dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare
eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del
Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità
previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione
dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi
dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio
1989, n. 56.